Fiscalità internazionale20 min read

Imposta di successione in Italia: la guida per i cittadini britannici

I cittadini britannici che ereditano beni in Italia, o che pianificano la propria successione mentre risiedono nel Paese, si confrontano con due sistemi profondamente diversi. L'Italia tassa ciascun beneficiario al 4-8% con una franchigia di 1.000.000 € per coniuge e figli; il Regno Unito applica un'aliquota fissa del 40% sopra le 325.000 sterline. La riforma britannica del 6 aprile 2025 ha sostituito il criterio del domicile con quello della residenza, la Convenzione UK-Italia del 1966 previene la doppia imposizione e il Regolamento UE 650/2012 consente di scegliere la legge inglese per la propria successione superando le quote di legittima. La guida illustra l'interazione tra i due sistemi, le nuove regole britanniche sulla residenza e le strategie pianificatorie effettivamente percorribili.

Ultima revisione
maggio 2026

Un cittadino britannico che muore lasciando una villa in Toscana del valore di 800.000 € e un appartamento a Londra del valore di 1.200.000 sterline si trova davanti a due sistemi di tassazione successoria con meccaniche radicalmente diverse. L'Italia tassa ciascun figlio al 4% sul valore della quota eccedente la franchigia di 1.000.000 € per beneficiario: con ogni probabilità nessuna imposta dovuta sulla villa. Il Regno Unito applica un'aliquota fissa del 40% sul patrimonio mondiale eccedente i 500.000 £ complessivi di soglie esenti, pari a circa 280.000-400.000 £ di imposta sul totale degli stessi beni, a seconda dell'applicazione della residence nil-rate band. I due sistemi non si sommano integralmente: la Convenzione contro la doppia imposizione UK-Italia del 1966 riconosce un credito d'imposta nel Regno Unito per l'imposta italiana versata sui beni situati in Italia. Il credito però neutralizza solo una parte del conto, e la riforma britannica di aprile 2025 ha modificato proprio i criteri in base ai quali un cittadino britannico è soggetto all'imposta sui beni italiani. La guida che segue è la versione pratica di come i due sistemi interagiscono nel 2026.

L'imposta di successione italiana: come funziona per i cittadini britannici

L'imposta di successione italiana si applica a ciascun beneficiario, non al patrimonio nel suo complesso. È questa caratteristica a distinguere il sistema italiano da quello britannico e a spiegare perché le aliquote effettive in Italia siano nettamente più basse per i nuclei familiari. Una coppia britannica con due figli che lascia un patrimonio complessivo di 2.000.000 £ versa nel Regno Unito tipicamente 400.000 £ o più di IHT. La stessa coppia, qualora fosse residente fiscalmente in Italia con beni di pari valore ubicati nel territorio italiano, dovrebbe poco o nulla: ciascun figlio applica alla propria quota la franchigia di 1.000.000 €.

Aliquote e franchigie per grado di parentela

BeneficiarioFranchigiaAliquota sull'eccedenza
Coniuge, figli, nipoti in linea retta, genitori, nonni1.000.000 € per beneficiario4%
Erede con disabilità grave certificata (qualsiasi parentela)1.500.000 €4% / 6% / 8% (in base alla parentela)
Fratelli e sorelle100.000 € per beneficiario6%
Parenti fino al 4° grado (es. cugini, zii)Nessuna6%
Beneficiari non parenti (amici, conviventi non uniti civilmente)Nessuna8%

I conviventi in unione civile sono equiparati al coniuge dal 2016. La convivenza di fatto senza unione civile o matrimonio non dà diritto ad alcuna franchigia e comporta l'aliquota dell'8%: una trappola di cui i cittadini britannici conviventi di lungo periodo in Italia, ma non formalmente uniti, devono essere consapevoli.

Come si valutano gli immobili italiani ai fini successori

Gli immobili italiani sono valutati ai fini dell'imposta di successione sul valore catastale, non sul valore di mercato. Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rilevata dalla visura catastale) per un coefficiente di legge:

  • Prima casa di abitazione: rendita catastale × 115,5
  • Altri immobili abitativi: rendita catastale × 126
  • Terreni edificabili: valore di mercato (senza coefficiente)

Per la maggior parte delle case di vacanza britanniche in Italia, il valore catastale si attesta tipicamente sul 30-50% del valore di mercato. Una villa toscana da 400.000 £ presenta spesso un valore catastale di 150.000-200.000 € ai fini successori. La base imponibile italiana è materialmente inferiore al valore reale del bene.

Per gli approfondimenti su come si determinano e si verificano i valori catastali, si veda la nostra guida sui registri immobiliari in Italia per la dichiarazione fiscale dei non residenti.

Ambito italiano: de cuius residente o non residente

L'imposta di successione italiana segue la residenza del de cuius, non quella dell'erede:

  • De cuius residente fiscalmente in Italia: l'imposta colpisce il patrimonio mondiale dell'asse ereditario.
  • De cuius non residente: l'imposta colpisce esclusivamente i beni ubicati in Italia: immobili, conti correnti italiani, partecipazioni in società italiane, attività imprenditoriali italiane.

La residenza fiscale del de cuius è determinata sulla base dei criteri ordinari applicabili anche ai contribuenti in vita: iscrizione all'Anagrafe italiana (o mancata iscrizione all'AIRE), domicilio o centro degli interessi vitali in Italia, presenza fisica per più di 183 giorni nell'anno solare del decesso. Per il test completo di residenza si veda la nostra guida su come stabilire la residenza fiscale in Italia.

Per un cittadino britannico proprietario di una casa di vacanza in Italia che mantenga la residenza nel Regno Unito fino al decesso, ricadono nell'ambito italiano solo l'immobile italiano e gli eventuali rapporti bancari italiani. I beni londinesi, le pensioni britanniche e le posizioni ISA restano fuori dalla giurisdizione fiscale italiana.

Esempio pratico: una famiglia britannica eredita una villa in Toscana

Un padre residente nel Regno Unito muore lasciando una villa in Chianti con valore di mercato di 800.000 € (valore catastale 220.000 €) e un conto corrente italiano di 40.000 €. L'asse ereditario è ripartito in parti uguali tra due figli maggiorenni.

Calcolo dell'imposta di successione italiana:

  • Quota di ciascun figlio: 130.000 € su base catastale (110.000 € immobile + 20.000 € liquidità)
  • Franchigia per ciascun figlio: 1.000.000 € (linea parentale diretta)
  • Importo tassabile per ciascun figlio: 0 €
  • Imposta di successione dovuta: 0 €

Versamenti effettivi all'atto della dichiarazione:

  • Imposta ipotecaria: 2% × 220.000 € = 4.400 €
  • Imposta catastale: 1% × 220.000 € = 2.200 €
  • Totale costo italiano di trasferimento: 6.600 € (circa lo 0,8% del valore di mercato)

Le imposte ipotecaria e catastale sono oneri meccanici di trasferimento, non imposta di successione. Si applicano indipendentemente dalle franchigie e si versano con F24 al deposito della dichiarazione.

L'IHT britannico dopo la riforma di aprile 2025

Il Regno Unito ha riformato il proprio sistema di IHT con decorrenza 6 aprile 2025. Il vecchio concetto di domicile, che dal 1894 governava l'applicazione dell'IHT al patrimonio mondiale, è stato abrogato. Il sostituto è un sistema basato sulla residenza. Per i cittadini britannici che pianificano un trasferimento in Italia, o che già vi risiedono, il cambiamento è di rilievo.

Il nuovo test della Long-Term Residence (LTR)

L'IHT britannico sui beni non britannici si applica ora soltanto ai long-term resident: i soggetti che sono stati residenti nel Regno Unito in almeno 10 dei 20 anni d'imposta precedenti. La meccanica:

  • Nuovo arrivato nel Regno Unito: esonerato dall'IHT sui beni non britannici per i primi 10 anni.
  • Residente britannico di lungo periodo che lascia il Regno Unito: soggetto all'IHT sui beni non britannici per ulteriori 3-10 anni dalla partenza, in funzione degli anni di pregressa residenza UK.

Per un cittadino britannico che si trasferisce in Italia nel 2026 dopo 30 anni nel Regno Unito: l'IHT britannico sui beni italiani continua a essere applicato per i 10 anni successivi, per poi cessare. I beni italiani acquisiti dopo il decorso del periodo di coda sono fuori dall'ambito IHT.

Per un cittadino britannico che non sia mai stato residente di lungo periodo nel Regno Unito, sono esposti all'IHT solo i beni siti nel Regno Unito.

Aliquote e soglie UK (cifre 2026)

  • Nil-rate band (NRB): 325.000 £, congelata fino ad aprile 2030.
  • Residence nil-rate band (RNRB): 175.000 £, applicabile quando l'abitazione principale è devoluta a discendenti diretti. Riduzione progressiva quando l'asse supera 2.000.000 £.
  • Soglia complessiva pro capite: 500.000 £.
  • Trasferibilità al coniuge superstite: fino a 1.000.000 £ per la coppia, se entrambe le bande sono inutilizzate.
  • Aliquota sopra le soglie: 40% (36% se almeno il 10% dell'asse è devoluto a enti benefici).
  • Trasferimenti coniugali: illimitati e in esenzione.

A partire dal 6 aprile 2027, la maggior parte dei fondi pensione registrati non utilizzati e dei death benefits rientrerà nell'asse imponibile ai fini IHT: una riforma separata, ma che i cittadini britannici con consistenti posizioni SIPP devono tenere presente.

Come opera la Convenzione UK-Italia del 1966

La Convenzione tra il Regno Unito e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, sottoscritta il 15 febbraio 1966 e tuttora in vigore, stabilisce quale Paese ha la primaria potestà impositiva e disciplina il meccanismo del credito d'imposta.

Per un bene assoggettato a entrambi i sistemi la meccanica è la seguente:

  1. Immobile situato in Italia: l'Italia tassa per prima quale Paese di ubicazione del bene. Il Regno Unito riconosce un credito per l'imposta di successione italiana versata, da scomputare dall'IHT britannico sullo stesso bene.
  2. Altri beni italiani (conti correnti, azioni di società italiane): l'Italia tassa se il de cuius era residente fiscalmente in Italia o se il bene è ubicato in Italia. Il Regno Unito concede un credito quando il de cuius era residente nel Regno Unito.
  3. Beni siti nel Regno Unito (immobili, partecipazioni britanniche): il Regno Unito tassa per primo. L'Italia concede un credito se il de cuius era residente in Italia e il bene rientra nell'ambito italiano.

Il credito è capeggiato dalla minore delle due imposte. Si versa l'imposta più elevata in termini di aliquota effettiva sul bene, non la somma.

Esempio pratico: il credito convenzionale in azione

Un cittadino britannico, long-term resident nel Regno Unito, muore lasciando un appartamento in Sicilia del valore di mercato di 600.000 € (valore catastale 165.000 €) a una nipote. La nipote ricade nella categoria del 4° grado: nessuna franchigia, aliquota del 6%.

Imposta di successione italiana:

  • Base imponibile: 165.000 € (valore catastale)
  • Imposta italiana: 6% × 165.000 € = 9.900 €
  • A cui si aggiungono ipotecaria + catastale (3.300 € + 1.650 €) = 14.850 € di costo italiano complessivo

Imposta IHT britannica (ipotesi LTR):

  • Valore del bene ai fini IHT: valore di mercato 600.000 € ≈ 510.000 £
  • IHT sulla porzione sopra le soglie: 40% × 510.000 £ = 204.000 £
  • Credito per l'imposta italiana versata: 204.000 £ − 8.500 £ (≈ 9.900 € convertiti) = 195.500 £ di IHT netto

Il conto transfrontaliero complessivo sull'appartamento siciliano: circa 204.000 £ (240.000 €), ossia il 40% del valore di mercato, non il 6%, perché in questo scenario è il Regno Unito la giurisdizione con l'aliquota più elevata. Il trattamento favorevole del sistema italiano viene azzerato dall'IHT britannico quando il de cuius è un long-term resident del Regno Unito.

La conseguenza strategica: per i cittadini britannici che intendono mantenere la residenza nel Regno Unito fino al decesso, i beni siti in Italia non beneficiano in concreto delle aliquote italiane. Queste prevalgono soltanto quando il de cuius non è più long-term resident del Regno Unito (ossia oltre i 10 anni di residenza italiana con il periodo di coda britannico esaurito).

Quote di legittima e la professio iuris del Regolamento Bruxelles IV

Il diritto successorio italiano contiene il principio della legittima (quota di legittima): una porzione riservata del patrimonio che il testatore non può destinare liberamente. I familiari più stretti hanno diritto a una quota minima:

  • Solo coniuge, nessun figlio: ½ del patrimonio riservato.
  • Coniuge e un figlio: ⅓ al coniuge, ⅓ al figlio, ⅓ disponibile.
  • Coniuge e due o più figli: ¼ al coniuge, ½ ripartito tra i figli, ¼ disponibile.
  • Solo figli (nessun coniuge superstite): ½ se figlio unico, ⅔ ripartiti se più figli.
  • Coniuge e ascendenti, nessun figlio: ½ al coniuge, ¼ agli ascendenti, ¼ disponibile.

Un testamento che leda la legittima può essere oggetto di azione di riduzione da parte dell'erede legittimario, con la conseguente riconfigurazione delle attribuzioni. Per i cittadini britannici, abituati alla libertà testamentaria della common law, questo vincolo rappresenta una restrizione significativa.

La professio iuris del Regolamento UE 650/2012

Il Regolamento UE sulle Successioni (Bruxelles IV), Regolamento 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, attribuisce ai cittadini stranieri abitualmente residenti in Italia il diritto di scegliere la legge nazionale di appartenenza quale legge applicabile alla successione. La scelta (professio iuris) si esercita nel testamento.

Un cittadino britannico abitualmente residente in Italia può inserire nel proprio testamento una clausola che individua come legge applicabile la legge inglese (o scozzese). L'effetto: le quote di legittima italiane non si applicano e il patrimonio è devoluto secondo i principi di libertà testamentaria propri del diritto inglese.

Il Regno Unito non ha aderito al Regolamento Bruxelles IV (l'opt-out riguarda anche Irlanda e Danimarca). Il Regolamento è però vincolante per il giudice italiano e per il notaio incaricato della successione: la scelta della legge inglese opera quindi nei fatti, a condizione che il testamento sia valido secondo la legge inglese e contenga la professio iuris in forma esplicita.

È uno degli strumenti pianificatori più sottoutilizzati dai cittadini britannici residenti in Italia. In sua assenza, una villa italiana non può essere semplicemente devoluta a un erede di scelta se vi sono coniuge e figli con diritti di legittima.

La presentazione della Dichiarazione di Successione

La Dichiarazione di Successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Dal 2017 la dichiarazione è inviata in via telematica tramite Modello SUC (ex Modello 4), trasmesso attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato (commercialista, notaio o CAF).

Contenuti della dichiarazione

  • Inventario completo dell'attivo (immobili con dati catastali, conti correnti, partecipazioni, autoveicoli, attività d'impresa).
  • Elenco dei beneficiari con il rispettivo codice fiscale italiano: gli eredi non residenti privi di codice fiscale devono ottenerlo preliminarmente; per la procedura si veda la nostra guida sul codice fiscale italiano: cos'è e perché serve.
  • Passività del de cuius detraibili dall'attivo lordo.
  • Documentazione probatoria: certificato di morte, eventuale testamento, atti di provenienza degli immobili, estratti conto.

Cosa si versa al deposito e cosa successivamente

Versate in autoliquidazione con F24 al deposito:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili ereditati, minimo 200 €.
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale, minimo 200 €.
  • Imposta di bollo e tributi minori.

Liquidate dall'Agenzia delle Entrate successivamente al deposito:

  • Imposta di successione vera e propria: da versare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, anch'essa tramite F24.

Per gli aspetti operativi del modello F24 si veda la nostra guida passo passo al pagamento delle imposte con il Modello F24.

Agevolazione prima casa per l'erede

L'immobile ereditato che l'erede intende destinare a propria abitazione principale beneficia delle imposte ipotecaria e catastale ridotte in misura fissa di 200 € ciascuna (e non in misura percentuale), a condizione che l'erede soddisfi i requisiti prima casa: assenza di altra abitazione principale di proprietà in Italia, residenza anagrafica nel medesimo comune entro 18 mesi, mancata fruizione recente dell'agevolazione prima casa altrove.

È un risparmio rilevante per il figlio maggiorenne britannico che eredita un immobile in Italia e intende stabilirvisi: 400 € fissi anziché il 3% del valore catastale.

Esenzioni rilevanti

Diverse categorie di beni godono di esenzione totale o parziale dall'imposta di successione italiana:

  • Titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT, CTZ) ed equivalenti emessi da Stati membri UE: esenti.
  • Partecipazioni in aziende di famiglia trasferite al coniuge o ai discendenti, a condizione che gli eredi proseguano l'attività per almeno 5 anni: esenti (alle condizioni specifiche di legge).
  • Indennità di polizze vita corrisposte direttamente al beneficiario designato: estranee all'asse ereditario, esenti dall'imposta di successione (purché la polizza sia strutturata correttamente secondo la disciplina italiana).
  • Autoveicoli iscritti al PRA: fuori dalla base imponibile dell'imposta di successione (soggetti a un distinto trasferimento di iscrizione).

I cittadini britannici con patrimoni consistenti in Italia possono strutturare le posizioni pre-decesso intorno a queste categorie per ridurre la futura base ereditaria.

Le donazioni: un regime parallelo

L'imposta italiana sulle donazioni utilizza le medesime aliquote e franchigie dell'imposta di successione: 4%, 6%, 8% con le stesse soglie per beneficiario. Una donazione di 1.000.000 € da genitore a figlio è esente in Italia.

Due aspetti differiscono però dalla prassi britannica:

  • Nessuna regola dei 7 anni. A differenza delle Potentially Exempt Transfers del sistema britannico, una donazione effettuata anni prima del decesso non cade progressivamente fuori dall'ambito successorio. L'imposta italiana sulle donazioni si applica al momento dell'atto.
  • Le franchigie usate in donazione riducono quelle disponibili in successione. La franchigia di 1.000.000 € per beneficiario è condivisa tra donazioni in vita e successione finale. Una donazione di 500.000 € a un figlio oggi riduce la franchigia ereditaria a 500.000 € al momento del decesso.

La differenza strategica: nel Regno Unito sopravvivere 7 anni a una donazione la pone integralmente fuori dall'IHT. In Italia la donazione è tassata (o assorbita dalla franchigia) al momento in cui avviene, senza alcuna progressiva uscita dal sistema nel tempo.

Strategie pianificatorie effettivamente percorribili per i cittadini britannici

  1. Inserisca una clausola di professio iuris nel proprio testamento se risiede in Italia. Scelga la legge inglese (o scozzese) come legge applicabile alla successione ai sensi del Regolamento Bruxelles IV. Le quote di legittima italiane vengono così escluse. Non basta presumere che il testamento britannico operi automaticamente: la scelta deve essere espressa in modo esplicito.
  2. Pianifichi il trasferimento in Italia tenendo conto del periodo di coda britannico di 10 anni. L'IHT britannico sui beni italiani continua ad applicarsi fino a 10 anni dopo la partenza dal Regno Unito. Trasferimenti patrimoniali e donazioni di rilievo effettuati durante il periodo di coda possono ancora attrarre l'IHT.
  3. Sfrutti l'agevolazione prima casa per il figlio erede. Se un figlio maggiorenne intende stabilirsi nell'immobile italiano ereditato, le imposte fisse di 400 € sono sensibilmente inferiori al 3% applicato in misura percentuale.
  4. Coordini le donazioni nei due sistemi. Le PETs britanniche e le donazioni italiane operano con logiche differenti. Una donazione fiscalmente efficiente in un sistema può non esserlo nell'altro. Strutturi le donazioni in modo da utilizzare le franchigie italiane mantenendo aperto il termine di 7 anni britannico.
  5. Verifichi formalmente lo stato di coniuge o di unione civile prima di affidarsi al trattamento del coniuge. Una convivenza di fatto di lungo periodo senza unione civile o matrimonio comporta per il superstite l'assenza di franchigia e l'applicazione dell'aliquota dell'8% in Italia.
  6. Si procuri tempestivamente il codice fiscale per tutti gli eredi. La dichiarazione di successione non può essere presentata senza di esso. Per gli eredi britannici non residenti rappresenta spesso il primo ostacolo operativo.
  7. Valuti il regime forfettario italiano per i pensionati esteri, ove applicabile. L'imposta sostitutiva del 7% nei piccoli comuni del Sud Italia (si veda la nostra guida aggiornata) non riduce direttamente l'imposta di successione, ma interagisce con la pianificazione complessiva quando il de cuius era nel regime forfettario.

Per un quadro generale dell'imposta di successione italiana applicabile a tutti i cittadini stranieri, si veda la nostra guida sull'imposta di successione in Italia.

Errori frequenti commessi dai cittadini britannici

  • Ritenere ancora applicabile la disciplina del non-dom. Non lo è più. La riforma di aprile 2025 ha sostituito il domicile con la residenza. L'IHT britannico sui beni non britannici dipende ora unicamente dal test LTR.
  • Ritenere che la Convenzione UK-Italia copra anche le donazioni e i trasferimenti in vita. La Convenzione del 1966 è un trattato sull'imposta successoria: copre i trasferimenti a titolo mortis causa. Non disciplina le donazioni in vita. La fiscalità delle donazioni italiane e il trattamento PET britannico operano in modo indipendente.
  • Presentare in ritardo o mancare il termine di 12 mesi. Le sanzioni per omessa dichiarazione partono dal 120% dell'imposta dovuta e si sommano agli interessi. La dichiarazione di successione italiana non è facoltativa neppure quando non vi è imposta dovuta (ad esempio quando l'intero asse rientra nelle franchigie).
  • Dimenticare lo sblocco dei rapporti bancari. Le banche italiane bloccano i conti del de cuius e richiedono la dichiarazione di successione e l'identificazione degli eredi (con codice fiscale) prima di rilasciare le somme. Una circostanza che coglie regolarmente di sorpresa gli eredi britannici che si attendono un accesso immediato.
  • Inserire dati catastali errati. Il valore catastale si calcola sulla rendita catastale, riportata nella visura catastale. È opportuno richiedere una visura aggiornata prima di presentare la dichiarazione: valori non aggiornati generano discrepanze e ritardi nella liquidazione.
  • Pensare che la probate britannica sia sufficiente. La probate del Regno Unito non è riconosciuta direttamente in Italia. È necessario un procedimento successorio italiano distinto, comprensivo della dichiarazione e, ove richiesto, dell'atto notarile di trasferimento per gli immobili.

Presenti la dichiarazione di successione con sicurezza

La successione transfrontaliera coinvolge due sistemi fiscali, due tradizioni giuridiche e una convenzione del 1966 elaborata prima dell'esistenza di molte delle attuali categorie patrimoniali. Gran parte della complessità è di natura operativa: ottenere i dati catastali corretti, procurare il codice fiscale agli eredi non residenti, presentare la dichiarazione entro i 12 mesi e strutturare i versamenti F24. Le decisioni che pesano davvero — la scelta della legge inglese tramite professio iuris, l'attivazione del credito convenzionale, l'agevolazione prima casa per il figlio erede — dipendono dall'accuratezza delle informazioni prima del decesso, non dopo.

ItalianTaxes.com è la piattaforma tecnologica che consente di presentare la dichiarazione di successione italiana online, calcolare l'imposta di successione italiana rispetto al carico britannico, attivare correttamente il credito convenzionale UK-Italia e rispettare il termine dei 12 mesi. La piattaforma è progettata per espatriati, non residenti ed eredi internazionali, in lingua inglese.

Pronto a gestire la successione italiana nel modo corretto? Si registri gratuitamente su ItalianTaxes.com e presenti la dichiarazione con piena tranquillità.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria personalizzata. Le regole fiscali italiane cambiano di frequente: verifichi sempre la propria situazione specifica consultando le indicazioni aggiornate dell'Agenzia delle Entrate o si rivolga a un commercialista qualificato.